mercoledì 16 maggio 2012

Mozione riduzione delle aliquote IMU


Alla c.a. del Sig.Luigi Pio Calzone
Presidente del Consiglio Comunale
Di Casalvecchio di Puglia
E p.c. Al sindaco Dott. Mauro Piccirilli

Oggetto: Mozione riduzione delle aliquote IMU
PREMESSO
che con il decreto legge n.201 del 2011, convertito dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011 è stata istituita una nuova tassa denominata IMU (Imposta Municipale Propria);
il testo ha subito già diverse modifiche, come quelle apportate all’art. 13 (sulla anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria) e gli importanti emendamenti che sono stati introdotti dal decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 sulle semplificazioni fiscali, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44;
CONSIDERATO
che sulla base della normativa attualmente in vigore, sono tenuti a pagare l’IMU tutti i possessori di fabbricati o terreni, comprese l’abitazione principale e le sue pertinenze;
che le aliquote IMU 2012 possono essere fissate da ciascun comune aumentando o diminuendo l’aliquota ordinaria che per le abitazioni sono così fissate dalla legge:
1.       L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
2.       L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
3.       L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l’anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta di cui al presente comma, alla modifica dell’aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
4.       I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.