sabato 28 aprile 2012

MOZIONE “Accordo UE-Marocco e aiuto al credito per le imprese agricole”


Alla c.a. del                Sig. Luigi Pio Calzone

                                   Presidente del Consiglio Comunale

di Casalvecchio di Puglia





MOZIONE “Accordo UE-Marocco e aiuto al credito per le imprese agricole”



Premesso

·         che, nel mese di Febbraio è stato siglato dal Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, un accordo commerciale tra l'Unione europea (UE) e il Marocco ai fini della liberalizzazione reciproca dei prodotti agricoli e ittici;

·         questo accordo apre forti dubbi in materia di diritti degli agricoltori, lotta contro le frodi, protezione dell'ambiente e delle norme di sicurezza alimentare, ma nonostante ciò, nonostante le perplessità da più parti sollevate,  è stato sottoscritto con una maggioranza di voti pari a 369, a fronte di 225 voti contrari e di 31 astenuti;

·         il relatore del provvedimento, l'eurodeputato francese José Bové, ha ritirato il suo nome dal documento e ne aveva proposto la bocciatura considerando l'accordo dannoso per gli europei, in quanto gli agricoltori dell'UE sono unanimemente contrari;

·         il membro della commissione Europea all’Agricoltura l’Onorevole Sergio Paolo Silvestris del PDL ha considerato questo, come un accordo scellerato che porterà al fallimento centinaia di aziende agricole, alla perdita di migliaia di posti di lavoro e al dramma dell'abbandono dei terreni. Un prezzo che l'agricoltura italiana e meridionale non può pagare. Insieme a lui, tutti gli eurodeputati del PDL fatta eccezione di Albertini Gabriele, Bonsignore Vito e Cancian Antonio, hanno votato contro mentre il PD, quasi in blocco, ha votato per l’accordo.

Tenuto conto che

·         l'accordo dovrebbe entrare in vigore all'inizio di maggio 2012 ed avrà un impatto pesante sul settore agricolo dei Paesi dell'Europa mediterranea ed in particolare sulle imprese agricole italiane, poiché sancisce  una tappa verso la liberalizzazione del commercio agroalimentare tra UE e Marocco, stabilendo l'aumento delle quote di scambio per una serie di prodotti che potranno essere importati a tariffe doganali basse o pari a zero;

·         con questa intesa,  verrà esentato dai diritti di dogana il 55 per cento delle derrate esportate dal Marocco verso l'Europa, contro il 33 per cento attuale;

·         l'accordo non solo produrrà prevedibili effetti catastrofici per l'agricoltura italiana, ma rappresenta anche un ennesimo aggravio per il comparto dell'agroalimentare che sarà ulteriormente penalizzato a fronte della produzione proveniente da Paesi dove si produce a bassi costi e non vi sono controlli adeguati;

·         inoltre, va evidenziata anche la questione riguardante l'inclusione nell'accordo del Sahara Occidentale, la cui popolazione rivendica da anni l'indipendenza dal Marocco e lamenta la sistematica violazione dei diritti umani particolarmente riferita al popolo Saharawi;

·         l'accordo concluso, secondo le associazioni degli agricoltori maggiormente rappresentative, provocherà ripercussioni drammatiche sull'occupazione nelle zone rurali dell'UE a causa, tra l’altro, dell'aumento dei prodotti agricoli provenienti dal Marocco;

·         se nelle intenzioni della maggioranza dei deputati del Parlamento europeo l'accordo commerciale con il Marocco ha l'obiettivo di sostenere la transizione democratica che è iniziata con la Primavera araba attraverso un incremento del commercio fra l'UE e il Marocco, di fatto esso apre - allo stato attuale delle cose - un evidente problema di distorsione del mercato legato alle differenti condizioni del lavoro esistenti in Europa e in Marocco;

·         le aziende agricole italiane si troveranno in realtà a dover competere con produzioni provenienti da un contesto nel quale il lavoro non è tutelato a livello sindacale e i costi produttivi e della forza lavoro sono di pochi euro al giorno, e comunque molto più bassi rispetto ai nostri standards;

·         quello sottoscritto è quindi un accordo squilibrato, che certo non salvaguarda i principi di reciprocità delle condizioni produttive, che devono essere alla base di qualsiasi intesa (bilaterale e non) che l'UE voglia intraprendere con i Paesi terzi; una reciprocità che garantisca agli operatori economici di ciascun Paese la possibilità di competere con pari condizioni di concorrenza;

·         le produzioni italiane, come è noto, devono rispettare parametri e standards imposti dall'UE come, per esempio, quelli in materia di protezione ambientale, di condizione dei lavoratori e di sicurezza alimentare mentre così non è per le produzioni marocchine. Pertanto, in base a questo accordo, le produzioni agricole (e in particolare quelle meridionali) finiranno col subire la concorrenza di mercati non soggetti agli stessi vincoli normativi e che affrontano costi di manodopera certamente inferiori, con prezzi di vendita conseguentemente molto più bassi;

·         se, da un lato quindi devono essere giustamente rispettati i trattati e le regole dell'UE, che già oggi determinano sofferenze nel settore dell'agricoltura, dall'altro, è contraddittorio e inaccettabile che la stessa UE metta gli Stati membri nelle condizioni di subire la concorrenza, sostanzialmente sleale, di mercati diversamente strutturati;

·         in pratica è da aspettarsi l'invasione di prodotti agricoli a bassissimo prezzo provenienti dal Marocco a tutto vantaggio dei Paesi dell'Europa continentale e con gravissimi danni per le economie dei Paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo. L'Italia in particolare sarà la prima ad essere danneggiata;

·         è evidente, quindi, come questo accordo non interpreti le ragioni dell'agricoltura mediterranea ma piuttosto traduce interessi e poteri economici forti in cui vengono privilegiati gli interessi delle industrie del centro-nord europeo a danno dell'agricoltura meridionale, inoltre, non vi è alcuna clausola in materia di fitofarmaci e quindi sulla sicurezza dei prodotti che verrebbero importati;

·         le conseguenze negative di questo accordo saranno amplificate dalla crisi in cui versa l'agricoltura nel Meridione, attanagliata dalla pesante crisi finanziaria, dall'aumento a dismisura dei costi di produzione, dal calo dei redditi dovuto alla concorrenza sleale, dalla pressione esercitata dagli istituti finanziari sulle imprese agricole, tutti fattori che mettono già a dura prova l'economia locale;

·         il comparto agricolo, con il cosiddetto movimento dei forconi partito all’inizio dell’anno dalla Sicilia, che ha coinvolto trasportatori, agricoltori ed addetti alla pesca, a cui si sono aggiunti anche altri settori importanti dell'economia meridionale ha evidenziato un forte disagio del Sud, non più sostenibile a fronte di una complessiva politica agricola latitante da troppi anni. A questo si aggiunge il malcontento che suscita l’accordo del quale possono condividersi le modalità e i contenuti.




venerdì 13 aprile 2012

RIDURRE I REATI AMBIENTALI TRAMITE “LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA”.

La responsabilità penale è personale ed è l’articolo 27 della Costituzione a stabilirlo poiché è uno dei principi fondamentali della nostra società giuridica.
Adesso la responsabilità personale ha assunto una nuova connotazione dovuta al Decreto Legislativo 231/2001, che ha previsto la possibilità che enti e società possano essere chiamati direttamente a rispondere dei reati commessi da dirigenti, dipendenti e da tutti coloro che operano in nome e per conto della società e che, tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.
Il D.lgs. 231/2001 è parte di un contesto di attuazione delle Direttive Europee che istituisce la responsabilità amministrativa delle società e che nasce dalla considerazione che molto spesso le condotte illecite commesse dall’azienda non provengono tanto dall’iniziativa privata del singolo, ma nell’ambito di una politica aziendale, sono frutto di decisioni prese dai vertici dell’ente medesimo.
La sanzione amministrativa può essere applicata esclusivamente da un giudice penale con la condizione che il reato, a vantaggio o nell’interesse della società, sia stato commesso da figure direttive o ad essi sottoposti.
La responsabilità dell’ente si aggiunge, quindi, a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l’illecito ed è autonoma rispetto ad essa. Qualora il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla vigilanza di un soggetto apicale, la responsabilità dell’ente sussiste se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
L’inosservanza di tali obblighi è esclusa e con essa la responsabilità dell’ente se, prima della commissione del reato, l’ente aveva adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e vigilanza idoneo a prevenire reati.